Statuto

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ETS

 

STATUTO (adottato in sede di iscrizione al RUNTS)

 

 

Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita una Fondazione di Terzo Settore denominata: FONDAZIONE Arnoldo e Alberto Mondadori – ETS. La Fondazione può fare uso della denominazione in forma abbreviata “FAAM – ETS”.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni di Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017, nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Cod. Civ..

La Fondazione non ha finalità lucrative soggettive e non può distribuire utili ne avanzi di gestione, neppure in caso di scioglimento. Essa è costituita con durata illimitata per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale così come declinate dall’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione ha sede in Milano.

Art. 2 Scopi e attività

Allo scopo di onorare la memoria di Arnoldo e Alberto Mondadori, la Fondazione si propone finalità di utilità sociale operando in ambito

culturale a beneficio della promozione dell’editoria e della lettura in generale, nei seguenti ambiti:

  1. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42, e successive modificazioni;
  2. formazione universitaria e post-universitaria;
  3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  4. organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  5. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche’ attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa.

Alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 117/2017 la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse e di raccolta fondi così come definite dagli articoli di legge richiamati.

La Fondazione potrà altresì svolgere ogni attività patrimoniale, economica o di gestione utile o necessaria alla realizzazione dei suoi fini.

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione, composto da liquidità e titoli, crediti, immobili e beni mobili. Il patrimonio potrà essere incrementato:

  • dalla parte di rendite non utilizzata in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei bilanci annuali;
  • da eventuali ulteriori apporti, anche costituenti elargizioni o contributi – di danaro, titoli, crediti, beni immobili o mobili – a qualunque titolo e con tale destinazione pervenuti.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche,

 

solidaristiche e di utilità sociale. Ne è vietata la distribuzione, anche indiretta, sia durante la vita che al momento dello scioglimento dell’Ente.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

 

Art. 4. Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La Fondazione potrà costituire, anche recependo mandati di terzi, per esempio in sede testamentaria o di incorporazione di altre fondazioni o enti del terzo settore, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

 

Art. 5 – Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  • dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Benemeriti o da soggetti terzi;
  • proventi delle attività istituzionali, accessorie, connesse e di raccolta

Le rendite, i proventi e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 6. Bilancio e trasparenza

Bilancio e contabilità

La Fondazione tiene il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice civile applicabili.

La Fondazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio di esercizio redatto in conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti.

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo – su proposta del Presidente – deve essere adottato entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo, anche questa volta su proposta del Presidente – deve essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce.

Sia per il consuntivo che per il preventivo il progetto di bilancio redatto dal Presidente è messo a disposizione dell’Organo di controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per le relative deliberazioni affinché il citato Organo di controllo possa formulare le sue osservazioni e rendere, per il bilancio consuntivo, la relazione prescritta dalla legge.

Bilancio sociale

La Fondazione adotta un bilancio sociale secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Il bilancio sociale è depositato presso il Registro delle imprese ed è pubblicato nel sito internet della Fondazione o mediante altri mezzi di comunicazione.

Il bilancio sociale, fra l’altro, dà atto del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.

Trasparenza

La Fondazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet il bilancio, compreso il bilancio sociale, e gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti dell’Organo di controllo.

Art. 7 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • il Presidente
  • il Consiglio di Amministrazione
  • il Consiglio dei Benemeriti
  • l’Organo di controllo e di revisione legale dei

Art. 8 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione e lo presiede. Presiede altresì il Consiglio dei Benemeriti. Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il Presidente dirige e coordina le attività della Fondazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Presenta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale preventivo e consuntivo. Ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio, con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione, compreso quello di nominare procuratori determinandone le specifiche attribuzioni.

Il Presidente nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie altresì tra i suoi componenti un Vicepresidente che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

Art. 9 – Consiglio di Amministrazione

Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, a vita ed elettivi, non inferiore a sette e non superiore a quindici.

  1. Consiglieri a vita

Sono Consiglieri a vita i Fondatori e successivamente i successori da loro designati, scelti tra i rispettivi discendenti in linea retta.

In caso di cessazione per qualunque ragione dalla carica (morte, dimissioni o altra causa), essi hanno diritto di nominare ciascuno il proprio successore nel Consiglio, il quale è Consigliere a vita. Ciascun Consigliere a vita, qualora non ritenga di poter assolvere la propria funzione, può altresì nominare, per ogni triennio, un sostituto temporaneo, fatto salvo il diritto di designazione del proprio successore ai sensi del comma precedente.

La nomina del successore a vita o del sostituto temporaneo di un Consigliere a vita dovrà, peraltro, essere approvata dai Consiglieri a vita in carica con deliberazione a maggioranza semplice.

Qualora un Consigliere a vita cessi dalla carica per qualunque ragione senza avere provveduto alla scelta del proprio successore, provvederanno in sua vece, con voto a maggioranza semplice, i Consiglieri a vita in carica.

  1. Consiglieri elettivi

I Consiglieri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Vengono nominati dal Consiglio dei Benemeriti a maggioranza, fermo restando quanto previsto all’art. 12 del presente Statuto. Qualora un Consigliere elettivo decada dalla sua carica per qualunque ragione, può essere cooptato al suo posto dal Consiglio di Amministrazione un Consigliere, destinato a rimanere in carica per il tempo residuo del mandato dei Consiglieri elettivi in carica.

 

 

Art. 10 – Consiglio di Amministrazione

Funzionamento

Il   Consiglio   di   Amministrazione   è   convocato   dal   Presidente   almeno   due   volte   l’anno. Dovrà  altresì  essere  convocato  qualora  ciò  venga  richiesto  da  almeno  un  terzo  dei  suoi  componenti. L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri per lettera raccomandata o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o, in caso d’urgenza, per telegramma o per posta elettronica almeno un giorno prima.

Fatta salva la maggioranza qualificata prevista per le modifiche statutarie e dall’art. 21, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte su apposito libro: ogni verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il segretario della adunanza.

Con regolamento da adottarsi a maggioranza il Consiglio di amministrazione potrà delegare stabilmente ad un Comitato di gestione più ristretto, presieduto dal Presidente, la gestione ordinaria delle attività della Fondazione ed il monitoraggio dei risultati conseguiti.

 

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

Poteri

Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione. Il Consiglio, tenuto conto delle possibilità del bilancio, determina il piano di attività nel quadro degli indirizzi indicati dal Consiglio dei Benemeriti, nel rispetto degli scopi della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

  • sceglie tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente come da 8 dello Statuto;
  • nomina il direttore della Fondazione e ne stabilisce i compiti;
  • gestisce i rapporti con il personale della Fondazione;
  • approva entro il 31 ottobre il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo, sempre che particolari necessità non ne impongano il rinvio al 30 giugno. Il bilancio consuntivo dovrà contenere una situazione patrimoniale e un conto dei profitti e delle perdite, distinguendo tra attività istituzionali e attività connesse, e dovrà essere redatto secondo i modelli man mano suggeriti per gli ETS;
  • determina la misura del contributo minimo annuale e una tantum per l’ammissione al Consiglio dei Benemeriti, ai sensi dell’art. 12;
  • delibera le modifiche dello Statuto a norma dell’art. 16;
  • partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione, a norma dell’art. 21;
  • delibera l’accettazione delle donazioni, dei contributi e dei lasciti;
  • nomina i membri del Consiglio dei Benemeriti di cui alla lettera a) dell’art. 12;
  • approva le domande di ammissione al Consiglio dei Benemeriti per i soggetti di cui alla lettera b) dell’art.

 

Il Consiglio d’Amministrazione può, con propria deliberazione a contenuto regolamentare, istituire il Comitato esecutivo per l’esercizio delle funzioni stabilite all’ultimo comma dell’articolo 10. E’ demandata a tale regolamento anche l’indicazione del numero dei membri del Consiglio che possono essere chiamati a partecipare al Comitato esecutivo.
Il Comitato esecutivo si riunisce su iniziativa del Presidente ed è convocato senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia la prova di ricezione, inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

 

Art. 12 – Consiglio dei Benemeriti

Composizione

Il Consiglio dei Benemeriti è composto da: a) persone fisiche e persone giuridiche, pubbliche e private, che si siano distinte nel campo della cultura, dell’impresa, delle professioni; b) coloro che versino alla Fondazione un contributo annuale o “una tantum” (da cui si intende esclusa la dotazione iniziale all’atto della costituzione) nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali in qualità di Benemeriti, il rappresentante dai medesimi enti designato sarà membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nell’ambito dei componenti elettivi del Consiglio stesso. Le nomine e le domande di ammissione sono sottoposte al vaglio del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 11, ultima parte. Il Consiglio dei Benemeriti dovrà essere sempre composto da almeno tre membri. Laddove il numero dei componenti si riducesse al di sotto di tale minimo, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere senza indugio alla sua reintegrazione.

 

Art. 13 – Consiglio dei Benemeriti

Funzionamento

Il Consiglio dei Benemeriti è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale lo convoca con ragionevole preavviso almeno una volta all’anno, fissando una prima e una seconda convocazione. Il Consiglio è convocato altresì allorché ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri.

Il Consiglio dei Benemeriti è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre membri.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dal presente statuto. Hanno diritto di voto tutti i Consiglieri; i Consiglieri elettivi di cui alla categoria sub b) con contribuzione annuale, solo se in regola con il pagamento del contributo.

La qualità di membro del Consiglio dei Benemeriti si perde in caso di:

  • morte ovvero, nel caso di persone giuridiche, estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
  • recesso volontario da comunicarsi per iscritto al Presidente;3) decadenza per reiterato mancato versamento del contributo.

 

Art. 14 – Consiglio dei Benemeriti

Competenza

Il Consiglio dei Benemeriti promuove le attività culturali della Fondazione previste dall’art. 2, da proporre al Consiglio di Amministrazione e ne elabora le linee fondamentali.

Il Consiglio dei Benemeriti provvede all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, nominando, anche fuori dal proprio ambito, i Consiglieri elettivi, secondo quanto disposto dall’art.9. Partecipa, con la propria deliberazione, al procedimento di decisione circa la destinazione del patrimonio della Fondazione a norma dell’art. 21.

Al Consiglio dei Benemeriti compete altresì la nomina dei membri dell’Organo di controllo della Fondazione.

 

Art. 15 – Organo di controllo e di revisione legale dei conti

L’Organo di controllo è composto di tre membri nominati dal Consiglio dei Benemeriti.

I membri dell’Organo di controllo restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

I componenti dell’Organo di controllo sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, e 2399 del Codice civile.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicato effettivamente, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti della Fondazione ed assolve a compiti di monitoraggio dell’osservanza

delle finalità sociali da parte della Fondazione.

I componenti l’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine i medesimi possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

 

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con il necessario voto favorevole di almeno due Consiglieri a vita.

 

Art. 17 – Remunerazione degli incarichi

Gli incarichi di Presidente, di componenti del Consiglio di amministrazione, di sindaco unico-revisore e di membri dell’Organo di controllo e di Segretario Generale possono essere a titolo gratuito o retribuiti nella misura prevista dall’atto di nomina e comunque nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 18 – Volontariato

Nella Fondazione possono operare volontari ai sensi dell’art. 17 del Codice del Terzo settore per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nell’attività d’impresa, dei quali la Fondazione tiene un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione assicura tutti i volontari che operano nella Fondazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art. 19 – Lavoro nella Fondazione

I lavoratori dipendenti della Fondazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo individuato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti fissati dal D. Lgs. N. 117/2017, anche con riguardo alle differenze retributive.

 

Art. 20 – Avanzi di gestione e assenza dello scopo di lucro

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

 

Art. 21 – Intervento straordinario. Perdita della qualifica o scioglimento volontario

  1. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione sia impossibilitato a funzionare per mancanza del numero minimo di membri, occorrendo anche su segnalazione dell’Organo di controllo, spetterà al membro più anziano appartenete alla famiglia di Luca Formenton, procedere alla ricostituzione del predetto numero minimo del Consiglio di amministrazione.
  2. In caso di impossibilità di perseguimento delle finalità o di svolgimento delle attività della Fondazione, ovvero nell’ipotesi di inattività della Fondazione attestata dall’Organo di controllo per oltre un biennio, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, nominando i liquidatori.

In caso di scioglimento volontario o di perdita volontaria della qualifica di Ente di Terzo Settore, nel caso ove non sia possibile proseguire l’attività come ente morale secondo le disposizioni del Codice civile, il patrimonio residuo è devoluto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni che perseguono finalità di interesse generale analoghe a quelle della Fondazione.

 

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le fondazioni.

 

Art. 23 – Norme transitorie e finali

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica in conformità alle previsioni recate dal presente statuto.